IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 22, comma 1, lettera h), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente la disciplina autorizzatoria e dei controlli relativa agli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari, non rientranti nell'applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE; Vista le deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Autorizzazione 1. L'offerta al pubblico in Italia di azioni o quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari aventi sede statutaria ed amministrativa all'estero non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive del 20 dicembre 1985, n. 85/611 e del 22 marzo 1988, n. 88/220 delle Comunita' economiche europee e' soggetta ad autorizzazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 2. L'autorizzazione non puo' essere concessa se: a) gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui al comma 1: 1) non presentano caratteristiche strutturali ed operative compatibili con quelle previste per gli organismi italiani; 2) non sono sottoposti nel Paese nel quale hanno la sede statutaria ed amministrativa ad adeguate forme di vigilanza da parte di un'autorita' di controllo pubblica o riconosciuta da un'autorita' pubblica che eserciti sull'attivita' svolta controlli simili a quelli cui sono sottoposti gli organismi italiani. A tal fine si tiene altresi' conto della circostanza che l'organismo commercializzi le proprie azioni o quote nel paese in cui ha sede; 3) non hanno una stabile rappresentanza in Italia, secondo le modalita' indicate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 6; 4) non hanno conferito ad un'azienda od istituto di credito di cui all'art. 2-bis, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, operante in Italia l'incarico di regolare le operazioni di sottoscrizione e rimborso in Italia; 5) non hanno affidato ai soggetti di cui al numero 4), la custodia di una parte del patrimonio corrispondente alle azioni o quote collocate nel territorio dello Stato. Ferma restando la responsabilita' per la custodia di tale patrimonio da parte dei depositari e' consentito subdepositare, previo assenso dell'organismo estero, la totalita' o parte del patrimonio medesimo presso altri soggetti italiani o esteri istituzionalmente abilitati a tale attivita'; b) non sussistono in capo ai responsabili aziendali dell'organismo di investimento collettivo estero requisiti di onorabilita' equipollenti a quelli richiesti per i corrispondenti organismi nazionali. Coloro che rappresentano in Italia gli organismi di cui al comma 1, devono essere in possesso di requisiti di onorabilita' di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), della legge 23 marzo 1983, n. 77; c) non sussistono accordi di collaborazione tra le autorita' di vigilanza nazionali e quelle dello Stato in cui ha la sede statutaria ed amministrativa l'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari di cui al comma 1, finalizzati ad agevolare la vigilanza dell'organismo di investimento collettivo estero secondo le modalita' e nei termini di cui all'art. 7-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1, si intende rilasciata qualora non venga negata dal Ministro del tesoro, con provvedimento da comunicare all'organismo istante entro due mesi dalla presentazione della domanda. Tuttavia, ove entro detto termine siano richieste informazioni supplementari all'organismo di investimento collettivo, il termine e' interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di due mesi. La Banca d'Italia e la CONSOB forniscono il parere di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione inviata dal Ministero del tesoro. 4. Il venir meno, anche di uno solo dei presupposti elencati nel comma 2, comporta la decadenza dell'autorizzazione. La decadenza e' dichiarata dal Ministro del tesoro su proposta della Banca d'Italia.