IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 22, comma 1, lettera h), della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, concernente la  disciplina  autorizzatoria  e  dei  controlli
relativa agli organismi esteri di investimento collettivo  in  valori
mobiliari,  non  rientranti  nell'applicazione  delle  direttive   n.
85/611/CEE e n. 88/220/CEE; 
  Vista le deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro, delle  finanze,  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                           Autorizzazione 
  1. L'offerta al pubblico in Italia di azioni o quote  di  organismi
di investimento collettivo in valori mobiliari aventi sede statutaria
ed  amministrativa   all'estero   non   rientranti   nell'ambito   di
applicazione delle direttive del 20 dicembre 1985, n. 85/611 e del 22
marzo 1988, n. 88/220 delle Comunita' economiche europee e'  soggetta
ad autorizzazione  del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  il
Ministro del commercio con l'estero, sentite la Banca d'Italia  e  la
CONSOB. 
  2. L'autorizzazione non puo' essere concessa se: 
    a) gli organismi di investimento collettivo in  valori  mobiliari
di cui al comma 1: 
    1)  non  presentano  caratteristiche  strutturali  ed   operative
compatibili con quelle previste per gli organismi italiani; 
    2) non  sono  sottoposti  nel  Paese  nel  quale  hanno  la  sede
statutaria ed amministrativa ad adeguate forme di vigilanza da  parte
di un'autorita' di controllo pubblica o riconosciuta da  un'autorita'
pubblica che eserciti sull'attivita' svolta controlli simili a quelli
cui sono sottoposti gli organismi  italiani.  A  tal  fine  si  tiene
altresi' conto della circostanza che  l'organismo  commercializzi  le
proprie azioni o quote nel paese in cui ha sede; 
    3) non hanno una stabile rappresentanza  in  Italia,  secondo  le
modalita' indicate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 6; 
    4) non hanno conferito ad un'azienda od istituto  di  credito  di
cui all'art. 2-bis, comma 4,  della  legge  23  marzo  1983,  n.  77,
operante  in  Italia  l'incarico  di  regolare   le   operazioni   di
sottoscrizione e rimborso in Italia; 
    5) non hanno affidato  ai  soggetti  di  cui  al  numero  4),  la
custodia di una parte del patrimonio  corrispondente  alle  azioni  o
quote  collocate  nel  territorio  dello  Stato.  Ferma  restando  la
responsabilita' per la custodia  di  tale  patrimonio  da  parte  dei
depositari e' consentito subdepositare, previo assenso dell'organismo
estero, la totalita' o parte del  patrimonio  medesimo  presso  altri
soggetti  italiani  o  esteri  istituzionalmente  abilitati  a   tale
attivita'; 
    b)   non   sussistono   in   capo   ai   responsabili   aziendali
dell'organismo  di  investimento  collettivo  estero   requisiti   di
onorabilita' equipollenti a quelli  richiesti  per  i  corrispondenti
organismi nazionali. Coloro che rappresentano in Italia gli organismi
di cui al  comma  1,  devono  essere  in  possesso  di  requisiti  di
onorabilita' di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), della  legge  23
marzo 1983, n. 77; 
    c) non sussistono accordi di collaborazione tra le  autorita'  di
vigilanza nazionali e quelle dello Stato in cui ha la sede statutaria
ed amministrativa l'organismo di investimento  collettivo  in  valori
mobiliari di cui al comma 1, finalizzati ad  agevolare  la  vigilanza
dell'organismo di investimento collettivo estero secondo le modalita'
e nei termini di cui all'art. 7-bis, della legge 23  marzo  1983,  n.
77. 
  3. L'autorizzazione di  cui  al  comma  1,  si  intende  rilasciata
qualora non venga negata dal Ministro del tesoro,  con  provvedimento
da  comunicare   all'organismo   istante   entro   due   mesi   dalla
presentazione della domanda. Tuttavia, ove entro detto termine  siano
richieste informazioni supplementari  all'organismo  di  investimento
collettivo, il termine e' interrotto e dalla  data  di  ricezione  di
tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di  due
mesi. La Banca d'Italia e la CONSOB forniscono il parere  di  cui  al
comma 1, entro trenta giorni  dalla  ricezione  della  documentazione
inviata dal Ministero del tesoro. 
  4. Il venir meno, anche di uno solo dei  presupposti  elencati  nel
comma 2, comporta la decadenza dell'autorizzazione. La  decadenza  e'
dichiarata dal Ministro del tesoro su proposta della Banca d'Italia.